Art. 24.
(Avanzamento ad anzianità nei ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio continuativo).

      1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio continuativo, iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso secondo le modalità previste dall'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella B annessa alla presente legge.
      2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio continuativo, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.